STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Centro
Studi e Ricerche in Psicologia e Psicoterapia”
DENOMINAZIONE
- SEDE - DURATA
Articolo
I
E’
costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata
“Centro Studi e Ricerche in Psicologia e Psicoterapia” di seguito denominata:
“C.S.R. Psicologia e Psicoterapia” che persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
Articolo
2
L'associazione
ha sede legale in via Rodolfo Stanziale n° 12,
nel Comune di San Giorgio a Cremano c.a.p. 80046 (NA) e domicilio
fiscale in Via V. Caliendo n° 27 80034, nel comune di Marigliano (NA) e potrà
istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o
all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere
trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione
è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici
rapporti associativi o attività.
L'attività
degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento
delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati, in relazione ad attività che richiedono
una specifica professionalità.
L’Associazione
è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile
e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa
per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente
morale e di ente di ricerca.
Articolo
3
La
durata dell'Associazione è illimitata.
FINALITA’
Articolo
4
C.S.R.
Psicologia e Psicoterapia è un'associazione che non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione
è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del
principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle
cariche sociali.
L'associazione
opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo
l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti volti a
promuovere, migliorare e tutelare la salute fisica, psicologica e sociale della
persona, nonchè promuovere la diffusione della cultura psicologica in merito
alla salute e alla sua cura e tutela. Lo spirito e la prassi dell'associazione
trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno
ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona.
Per
perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:
a)
Progettare e mettere in atto interventi di Promozione della salute intesa come
stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale;
b)
Progettare e mettere in atto interventi di prevenzione del danno alla salute
fisica, psicologica e sociale;
c)
Effettuare attività di ricerca nei settori della psicologia e della
psicoterapia, finalizzata al miglioramento della salute dei cittadini e alla
progettazione di interventi di prevenzione/promozione della salute;
d)
Comunicare i risultati dell’attività di ricerca alla comunità scientifica e
alla cittadinanza anche con eventi appositamente strutturati;
e)
Organizzare convegni, seminari, workshop e qualsiasi altra attività utile alla
diffusione della cultura e scienza psicologica in merito alla salute e alla sua
promozione;
f)
Organizzare corsi di formazione rivolti alle professioni sanitarie e sociali, che
abbiano per oggetto il ruolo della psicologia e dei fattori psicologici nel
mantenimento e prevenzione dello stato di salute dei cittadini e degli
operatori sanitari;
g)
Organizzare gruppi di supervisone/discussione di casi clinici rivolti a
psicologi e altre figure che operano nel settore salute (medici, infermieri
etc.)
h)
Offrire tirocini professionalizzanti nell’ambito della formazione in
psicologia;
i)
Offrire, anche in convenzione con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie ed
altri enti del privato, servizi e attività di ambito psicologico,
psicoterapeutico e/o di ricerca;
l)
Creare e gestire strumenti editoriali e di divulgazione scientifica
L'associazione
sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con Enti locali, Università, Aziende
Sanitarie, Fondazioni, Ordini professionali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi
analoghi o connessi ai propri.
L'associazione
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore
raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo
di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali
marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a
chiunque ne condivida principi.
SOCI
Articolo
5
Possono
far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si
riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello
scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone
fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante
inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il
Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
I
soci, possono essere :
-
Soci Fondatori
Sono
soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo.
-
Soci Operativi
Sono
soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una
attività
prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
-
Soci Onorari
Sono
soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
-
Soci Sostenitori o Promotori
Sono
soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione
in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
DIRITTI
E DOVERE DEI SOCI
Articolo
6
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari
nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni
medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
RECESSO
ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Articolo
7
La
qualità di socio si perde per:
-
Decesso;
-
Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
Consiglio
Direttivo trascorsi 3 mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
-
Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota
sociale per l'anno in corso.
-
Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione
degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo
stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o
qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è
rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
RISORSE
ECONOMICHE
Articolo
8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è
rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno
costituite:
a)dalle
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b)da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
c)da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'associazione;
d)
contributi di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi
delle
cessioni
di beni e servizi agli associati e a terzi;
Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
-
beni mobili ed immobili:
-
donazioni, lasciti o successioni;
Anche
nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere
la divisione delle risorse comuni.
I
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento
dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo
9
Sono organi
dell'associazione:
a) l'assemblea
dei soci,
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il
Vicepresidente
Tutte
le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Articolo
10
L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione
prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea
può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo
deliberante. In particolare l'assemblea ha il compito:
a)
di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio
Direttivo;
b)
di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c)
di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo
11
L'assemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno
una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno
un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o
da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata
spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data
della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere
specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia
di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere
convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo
12
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della
quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta
al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo
13
Ogni
socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima
convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per
delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le
deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero
degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto
degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati
intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione
o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro
del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento
da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti
dal segretario, e firmati dal presidente o in sua assenza dal vice presidente e
dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio
ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente e/o dal vice presidente; ha diritto di informazione
e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti,
delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo
14
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a tre, incluso il presidente
che è eletto direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive
generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al
conseguimento degli scopi sociali.
Al
Consiglio Direttivo compete inoltre, di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e
il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi
all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il
Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.
Articolo
I5
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario. Sarà
in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento
che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti
pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà
con le maggioranze ordinarie.
Articolo
16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi
consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo
17
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato
alle riunioni almeno 7 giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio
Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della
riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano,
a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà
indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo
18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal
presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi
di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale
sottoscritto dal presidente e/o vice presidente e dal segretario.
TESORIERE
Articolo
19
Al
tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti
dal segretario.
PRESIDENTE
Articolo
20
Il
presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è
ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse
dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza
del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a
riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha
i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere
delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
-
predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio
termine dell’associazione;
-
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
-
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
-
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’associazione e gli associati;
-
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il
presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di
qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vice presidente
o dal segretario o dal tesoriere o qualsiasi altro membro del consiglio da lui
designato.
VICEPRESIDENTE
Articolo 21
Il
vice-presidente co-adiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo
sostituisce in caso di sua assenza.
ESERCIZIO
SOCIALE
Articolo
22
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato
all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo
23
In caso di
scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci
ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà
interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o volontariato
operanti in identico o analogo settore.
NORME
FINALI
Articolo
24
Per
quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del
codice civile.
Data
27/01/2015
Firma
Luisa Esposito, Presidente
Eleonora Vivo, Vicepresidente
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