STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Centro Studi e Ricerche in Psicologia e Psicoterapia”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo I
E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata “Centro Studi e Ricerche in Psicologia e Psicoterapia” di seguito denominata: “C.S.R. Psicologia e Psicoterapia” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
Articolo 2
L'associazione ha sede legale in via Rodolfo Stanziale n° 12,  nel Comune di San Giorgio a Cremano c.a.p. 80046 (NA) e domicilio fiscale in Via V. Caliendo n° 27 80034, nel comune di Marigliano (NA) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in relazione ad attività che richiedono una specifica professionalità.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale e di ente di ricerca.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
FINALITA’
Articolo 4
C.S.R. Psicologia e Psicoterapia è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti volti a promuovere, migliorare e tutelare la salute fisica, psicologica e sociale della persona, nonchè promuovere la diffusione della cultura psicologica in merito alla salute e alla sua cura e tutela. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

a) Progettare e mettere in atto interventi di Promozione della salute intesa come stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale;
b) Progettare e mettere in atto interventi di prevenzione del danno alla salute fisica, psicologica e sociale;
c) Effettuare attività di ricerca nei settori della psicologia e della psicoterapia, finalizzata al miglioramento della salute dei cittadini e alla progettazione di interventi di prevenzione/promozione della salute;
d) Comunicare i risultati dell’attività di ricerca alla comunità scientifica e alla cittadinanza anche con eventi appositamente strutturati;
e) Organizzare convegni, seminari, workshop e qualsiasi altra attività utile alla diffusione della cultura e scienza psicologica in merito alla salute e alla sua promozione;
f) Organizzare corsi di formazione rivolti alle professioni sanitarie e sociali, che abbiano per oggetto il ruolo della psicologia e dei fattori psicologici nel mantenimento e prevenzione dello stato di salute dei cittadini e degli operatori sanitari;
g) Organizzare gruppi di supervisone/discussione di casi clinici rivolti a psicologi e altre figure che operano nel settore salute (medici, infermieri etc.)
h) Offrire tirocini professionalizzanti nell’ambito della formazione in psicologia;
i) Offrire, anche in convenzione con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie ed altri enti del privato, servizi e attività di ambito psicologico, psicoterapeutico e/o di ricerca;
l) Creare e gestire strumenti editoriali e di divulgazione scientifica
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, Università, Aziende Sanitarie, Fondazioni, Ordini professionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque ne condivida principi.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo.
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una
attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
DIRITTI E DOVERE DEI SOCI
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
Consiglio Direttivo trascorsi 3 mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a)dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b)da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c)da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente o in sua assenza dal vice presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e/o dal vice presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a tre, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo I5
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 7 giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e/o vice presidente e dal segretario.
TESORIERE
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
PRESIDENTE
Articolo 20
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vice presidente o dal segretario o dal tesoriere o qualsiasi altro membro del consiglio da lui designato.
VICEPRESIDENTE
Articolo 21
Il vice-presidente co-adiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 24
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Data                                                                                                                                 
27/01/2015
Firma
Luisa Esposito, Presidente
Eleonora Vivo, Vicepresidente                                                                                                                    

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